1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione per la professione e la formazione shiatsu, di seguito denominata «Commissione», con il compito di definire, entro dodici mesi, gli specifici ambiti operativi e formativi e la delimitazione del relativo campo di intervento della professione shiatsu esercitata da operatori professionali.
2. La Commissione definisce:
a) i princìpi generali per la definizione del codice deontologico della professione shiatsu;
b) i criteri generali per l'adozione degli ordinamenti didattici dei corsi di formazione per operatore shiatsu;
c) il profilo professionale dell'operatore shiatsu;
d) i criteri e i gradi della formazione nonché i programmi e i contenuti dei corsi di formazione di cui alla lettera b). La durata dei corsi di formazione nella professione di operatore shiatsu non deve comunque essere inferiore a due anni e a 1.200 ore complessive, e il diploma di formazione deve essere rilasciato solo al termine dell'iter completo di formazione;
e) i criteri di accreditamento per la formazione dei docenti e dei direttori didattici;
f) le disposizioni per la tenuta di un registro dei docenti;
g) i criteri per l'accreditamento degli istituti di formazione pubblici e privati;
h) i criteri e le modalità per il riconoscimento dei titoli acquisiti precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Commissione, inoltre:
a) esprime parere vincolante per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti ai fini dell'esercizio della professione di operatore shiatsu;
b) promuove, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'adozione dei criteri individuati, ai sensi del comma 2, allo scopo di favorire e di omogeneizzare la formazione e la professione shiatsu nelle singole regioni.